Bonus Vacanze


AGEVOLAZIONE CONCLUSA
– Termine ultimo per la presentazione della richiesta 31 dicembre 2020
– Termine ultimo per l’utilizzo del bonus 31 dicembre 2021


Tra le misure di sostegno al comparto turistico durante l’emergenza sanitaria da pandemia da COVID-19, il cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. n.34 del 19 maggio 2020) aveva previsto il “Bonus vacanze” (articolo 176): un contributo fino a 500 euro, destinato a famiglie con un reddito ISEE fino a 40.000 euro, da spendere in unica soluzione per i soggiorni in strutture ricettive in Italia: alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e Bed&Breakfast.

L’importo del Bonus, era da richiedere tramite App “Io” entro il 31 dicembre 2020, previa autenticazione sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), ed era calcolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare:

  • 500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone;
  • 300 euro per quelli composti da 2 persone
  • 150 euro per quelli composti da 1 persona.

La norma prevedeva che il Credito d’imposta Vacanze era utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da un solo componente per nucleo familiare. Il nucleo aveva, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruivano dei servizi turistici.

Il Governo Draghi ha prorogato l’utilizzo del Bonus Vacanze con il cosiddetto Decreto Sostegni bis (D.L. del 25 maggio 2021, n. 73), che ne ha ampliato l’utilizzo anche per pagamenti ad agenzie di viaggio e Tour Operator.

Il Bonus Vacanze era utilizzabile, per i periodi di imposta 2020 e 2021, nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore; il restante 20%  scaricato come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte del componente del nucleo familiare a cui veniva fatturato il soggiorno (con fattura elettronica con documento commerciale).

Circolare dell’Agenzia delle Entrate