ESECUZIONE ORDINANZA n. 00145/2024– CONTENZIOSO LA SILVA/ MINISTERO DEL TURISMO

24/01/2024

La Soc. La Silva S.r.l ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lazio, Roma, iscritto al numero di registro generale 16817/2023 chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

  1. del decreto di approvazione della graduatoria di merito del 24.10.2023 (prot. n.27410/23) con cui il Ministero del Turismo prendeva atto dell’esito dei lavori della Commissione di Valutazione e approvava la graduatoria definitiva della procedura di cui all’Avviso Pubblico n.9049 del 18.07.2022; dell’allegato 1 al decreto del 24.10.2023 contenente la graduatoria definitiva degli Interventi Idonei, nella parte in cui la ricorrente è stata inserita al 46° posto con il punteggio complessivo di 66 punti; ancora, se ed in quanto necessario, degli altri allegati al precitato decreto e precisamente l’elenco degli interventi non idonei, in quanto valutati con punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita all’art. 8 dell’Avviso – Allegato 2 e l’elenco degli “interventi esclusi”,  dalla procedura, in quanto non ammessi a valutazione di merito, con indicazione delle relative motivazioni nonché del decreto 27413 del 24.10.2023, con il quale il segretario generale del ministero, a conclusione del procedimento, ha presto atto degli esiti della valutazione e li ha approvati;
  2. se ed in quanto necessario, del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19490 del 23/12/2022 con tutti i suoi allegati (Interventi finanziabiliInterventi non finanziati per carenza di risorseInterventi non finanziabiliInterventi Esclusi
  3. del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19749 del 29/12/2022 con cui il Ministero assegna al bando in oggetto ulteriori risorse nel frattempo reperite;
  4. del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19808 del 29/12/2022 nei limiti dell’interesse di La Silva S.r.l.;
  5. ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati, nonché sempre se ed in quanto necessario, dell’avviso pubblico 9049 del 18 luglio 2022 nella parte in cui (art. 8) fissa i criteri di valutazione delle domande (commi 4 e 5).

I resistenti nel ricorso citato sono il Ministero del turismo e i seguenti controinteressati a cui è stato notificato il ricorso: Cristoforo – Società Coperativa Sociale – Onlus, GAL Terre Normanne, Visit Irpinia, GAL Serre Calabresi S.C. A.R.L., GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi SCARL.

Sono, inoltre, controinteressati rispetto alle pretese azionate dalla società ricorrente “tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate con punteggi superiori a quello attribuito alla ricorrente (collocati nella graduatoria impugnata dal 45° posto)”, come risulta dall’allegato 1 al di approvazione della graduatoria di merito del 24.10.2023 (prot. n.27410/23) con cui il Ministero del Turismo prendeva atto dell’esito dei lavori della Commissione di Valutazione e approvava la graduatoria definitiva della procedura di cui all’Avviso Pubblico n.9049 del 18.07.2022, ossia:

1) GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Scarl (P. Iva n. 04173870165);

2) Ivy Tour di Scopica S.r.l.s. (P. Iva n. 01924560764);

3) Consorzio Turistico Valle Maira (P. Iva n. 03844070049);

4) Primacom S.r.l. (P. Iva n. 15419411002);

5) GAL Partenio Consorzio (P. Iva n. 02567850645);

6) Rete Sauris – Zahre (P. Iva n. 03057900304);

7) Gruppo di Azione Locale (GAL) Alto Casertano (P. Iva n. 91005280614);

8) Fondazione Domus De Luna (P. Iva n. 92136040927);

9) Rifugio Cubania (P. Iva n. 03882940871);

10) Montagne del Lago di Como (P. Iva n. 03651180139);

11) Rete di Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi (P. Iva n. 05391940656);

12) Naos Lab S.r.l. (P. Iva n. 03749170654);

13) GAL Gran Sasso Velino soc. cons. coop. a r.l. (P. Iva n. 01803670668);

14) Società Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani (P. Iva n. 01843130467);

15) G.A.L. Serre Calabresi S.c. a r.l. (P. Iva n. 02127850796);

16) GAL Terre Normanne (P. Iva n. 05833220824);

17) Cristoforo – Società cooperativa sociale – onlus (P. Iva n. 05206930488);

18) Visit Irpinia (P. Iva n. 03059880645);

19) Sguardi sulla Campania S.r.l. (P. Iva n. 02949380642);

20) GAL Terre Locridee (P. Iva n. 02965220805);

21) Società Cooperativa Culture (P. Iva n. 03174750277);

22) Over the rocks S.r.l. (P. Iva n. 04215620719);

23) Soc. Coop. Ecol Forest. a r.l. (P. Iva n. 03200180713);

24) Pipolo Giovanni (P. Iva n. 03874870656);

25) Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane (P. Iva n. 01955820764);

26) Golden Snow S.r.l. (P. Iva n. 01213760075);

27) Consorzio l’Espace de Pila (P. Iva n. 01014670077);

28) Clinica della Moto S.r.l. (P. Iva n. 02615640782);

29) Catasta Pollino soc. coop. Impresa sociale (P. Iva n. 03730420787);

30) Borghi in Rete di Imprese (P. Iva n. 02296280684);

31) Baruffa S.r.l. (P. Iva n. 01565820667);

32) Az. Agricola BelCilento Pasquale di Perna (P. Iva n. 01964710659);

33) PRISM Impresa Sociale s r.l. (P. Iva n. 01284840863);

34) Associazione Turistica di Sesto (P. Iva n. 00288390214);

35) Digitalia S.r.l. (P. Iva n. 02016100667);

36) Associazione Distretto Turistico Altopiano Sila (P. Iva n. 83136460783);

37) Innovalley Cube (P. Iva n. 02742610690);

38) ASSeL – Assistenza e Lavoro Cooperativa sociale (P. Iva n. 02768890648);

39) Snow Touring S.r.l. (P. Iva n. 03438720793);

40) Sotto il Vulcano di Puglisi Maria Antonietta (P. Iva n. 03505180871);

41) Pucambù – Agenzia per lo Sviluppo del Turismo Rurale (P. Iva n. 02146870809);

42) Le Dune Services S.r.l. (P. Iva n. 08249620967);

43) Da Rinuccio di Granata Rosaria Giuseppa (P. Iva n. 04966270870);

44) Contado Molisano S.r.l. (P. Iva n. 00792880700);

45) Rifugio Monte Catria Cotaline 1400 S.a.s. (P. Iva n. 02505070413);

 

I motivi su cui si fonda il ricorso in appello sono di seguito sintetizzati:

  • Violazione di legge – Violazione dell’art.97 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 Cost. – Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione – Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Difetto, insufficienza e sviata istruttoria – Sviamento di potere – Illogicità – Manifesta irragionevolezza – Motivazione omessa/carente e insufficiente.

La Silva S.r.l. censurava, come si è già detto, l’operato dell’amministrazione procedente in ordine alla mancata predisposizione delle dettagliate griglie di valutazione, necessarie al fine di attribuire un punteggio ai singoli progetti presentati: a ben vedere, la tabella prevista al punto 5 dell’avviso pubblico, come già evidenziato in punto di fatto, è estremamente generica e prescrive soltanto il punteggio massimo attribuibile per singolo indicatore, tacendo però sulla gradazione dei voti attribuibili, dal minimo al massimo. Difatti, per Giurisprudenza costante, è noto che la predisposizione delle griglie di valutazione consente “di rendere intelligibile il giudizio formulato dalla Commissione, consentendo di verificare come il punteggio massimo a disposizione viene concretamente “dosato”, con una scala di ripartizione del voto numerico tra il limite minimo e quello massimo che consenta appunto di cogliere il grado di apprezzamento manifestato in funzione della rispondenza agli obiettivi (strategico e operativo) perseguiti” (cfr. TAR Lazio, Roma, 19030/2023 del 15.12.2023). La mancata specifica individuazione dei criteri di assegnazione e di “dosaggio” dei punti inficia, pertanto, l’avviso ed i verbali della commissione ed ha una valenza invalidante e/o caducante anche sui provvedimenti conclusivi del procedimento.

  • Violazione di legge – Violazione dell’art. 12 della legge 241/1990. 2) Violazione di legge – Violazione della lex specialis – Violazione dell’art.8, comma 5 dell’Avviso Pubblico n.9049/22 – Illogicità – Manifesta irragionevolezza.

In secondo luogo, la società ricorrente censurava la valutazione effettuata dalla commissione sul proprio progetto, manifestamente illegittima, iniqua e ingiusta, con la precisazione che, quanto eccepito, non vuole rappresentare una sorta di valutazione tecnico-discrezionale alternativa a quella proposta dalla commissione e ratificata dal Ministero nei provvedimenti conclusivi del procedimento. Dopo un’attenta e analitica analisi per singolo indicatore, La Silva S.r.l. concludeva sostenendo che il progetto presentato avrebbe meritato un punteggio complessivo di 90 punti, e comunque non di certo quello di 66 attribuito dalla Commissione di Valutazione e approvato dall’Amministrazione con il Decreto di approvazione della graduatoria di merito del 24.10.2023 (prot. n.27410/23), valutazione parziale e superficiale, manifestamente incongrua, ingiusta e pertanto illegittima.

  • Violazione di legge – Violazione dell’art.3 della L. n.241/90 – Difetto di motivazione – Violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 97 Cost. -eccesso di potere per disparità di trattamento – Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Con il terzo motivo di ricorso La Silva S.r.l. censurava l’operato dell’Amministrazione procedente per un duplice ordine di ragioni: la scarsa attenzione prestata al progetto, nonché il difetto di analitica motivazione delle ragioni che hanno portato all’assegnazione del punteggio di 66 punti che ha, di fatto, portato all’esclusione della società ricorrente dal finanziamento ministeriale. Emerge dalla documentazione allegata che la proposta della ricorrente è stata oggetto di discussione nel corso della prima seduta della Commissione di Valutazione, svoltasi il 13.04.2023, ove i commissari si confrontavano soltanto su alcuni aspetti della proposta, decidendo di rinviare tale discussione ad una seduta successiva. La discussione veniva ripresa soltanto nel corso della 5a (ed ultima) seduta, tenutasi l’01.06.2023, dal cui Verbale risulta molto sinteticamente: “Si riprende la valutazione del progetto già discusso nella seduta del 13 aprile. La Commissione esamina e valorizza tale progetto alla luce di quanto previsto dalla griglia di valutazione. Dopo ampia discussione, si concorda sui punteggi relativi ai singoli oggetti di valutazione, da cui si ricava un punteggio complessivo pari a 66”: questa motivazione risulta esser stata utilizzata come una “formula di rito” adoperata dalla Commissione, in quanto risulta identica a quella adoperata per quasi tutti i progetti esaminati. Elemento che comprova la superficialità della Commissione nella valutazione delle domande presente emerge altresì dalla ristrettezza dei tempi con cui ha proceduto ad espletare il proprio compito, nonché la brevità delle sedute stesse. Difatti:

1) la 1a seduta del 13.04.2023 ha avuto inizio alle ore 10:20, con conclusione alle 11:20, ove ha esaminato 21 domande: se ne deduce la Commissione ha impiegato meno di 3 minuti per valutare ciascuna domanda;

2) la 2a seduta del 21.04.2023 ha avuto inizio alle ore 10:30, con conclusione alle 11:30, dove sono state esaminate 25 richieste: una media 2 minuti e 24 secondi a domanda, volendo includere anche il tempo di stesura e lettura del verbale;

3) la 3a seduta del 04.05.2023 si è tenuta tra le 10:10 e le 11:10, ove la Commissione ha proceduto all’esame di 25 progetti: una media identica a quella della seconda seduta;

4) la 4a seduta dell’11.05.2023 è stata aperta alle ore 10:20 e chiusa alle ore 11:40, ove venivano esaminate soltanto 6 domande: soltanto in questo caso, la Commissione ha esaminato ciascuna domanda per quasi 14 minuti, un tempo nettamente superiore rispetto a quello dedicato alle altre imprese;

5) la 5a seduta del 01.06.2023, incominciata alle 15:10 e terminata alle 16:30, non soltanto ha avuto ad oggetto l’esame di 9 domande, ma altresì la stesura della graduatoria delle imprese ammesse successivamente alla procedura di evidenza pubblica e, successivamente, la stesura della graduatoria definitiva.

In conclusione, veniva censura altresì la palese disparità di trattamento della Commissione nella valutazione delle domande: la maggior parte di esse è stata “valutata” in soli 3 minuti (se non meno), mentre altre ne hanno ricevuto una maggiore attenzione. Tale disparità di trattamento si ravvisa altresì nel giudizio/motivazione reso dalla Commissione nei singoli verbali di seduta, ove la decisione -per alcune domande- veniva motivata in modo preciso, puntuale ed impeccabile, adoperando non poche pagine, mentre altre sono state “liquidate” con poche righe, dalle quali non risulta alcunché in concreto, trattandosi di frasi di mera forma adoperate per la motivazione di quasi tutte le domande presentate (soltanto con poche eccezione), come se fosse un fac simile da utilizzare dopo aver analizzato il singolo progetto nell’arco di pochi minuti.

In data 16/01/2024, si è svolta l’udienza camerale a valle della quale, il TAR Lazio ha pronunciato l’ordinanza n.104/2024, pubblicata il 17/01/2024, che dispone, tra l’altro, l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la ricorrente ad effettuare la notificazione per pubblici proclami.

La pubblicazione del presente avviso viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza n.104/2024, del TAR Lazio, Roma, sez. IV.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione “Atti di notifica per pubblici proclami”.