L’accesso ai documenti amministrativi è disciplinato da
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli da 22 a 27)
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184
Cosa si può chiedere
Può essere richiesta la consultazione o la copia di documenti amministrativi:
- che i Centri di responsabilità amministrativa del Ministero del turismo hanno creato o comunque custodiscono
- legati all’interesse diretto, concreto e attuale di un soggetto per tutelare una situazione giuridicamente rilevante.
Per documento amministrativo si intende una rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle amministrazioni pubbliche o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (art. 22, legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Cosa non si può chiedere
In generale non è consentito l’accesso a informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma.
Riguardo le tipologie di documento, è escluso il diritto d’accesso:
- per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196: questo articolo prevede che “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la domanda di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’ interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.
Chi può fare la domanda
Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso: si tratta di singole persone fisiche o giuridiche oppure di organizzazioni che rappresentano interessi pubblici, diffusi o collettivi (es. associazioni di categoria o di tutela di consumatori).
Come presentare la domanda
La domanda di accesso può essere informale o formale.
La domanda informale è possibile solo se dal tipo di documento richiesto non risultano controinteressati, cioè di soggetti che dall’accoglimento della domanda di accesso potrebbero subire un danno al proprio diritto alla riservatezza (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184).
La domanda informale può essere presentata anche a voce (richiesta verbale).
Nella domanda occorre:
- indicare gli estremi del documento ricercato oppure gli elementi che ne consentano l’individuazione;
- illustrare la motivazione della domanda: quindi specificare e, se non risulti evidente o noto, dimostrare l’interesse connesso all’oggetto della domanda;
La domanda formale è necessaria in uno dei seguenti casi:
- se non è possibile l’accoglimento immediato della domanda in via informale;
- se sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati;
(art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184)
La domanda formale può essere presentata utilizzando il modello richiesta accesso a documenti amministrativi tramite
- PEC (posta elettronica certificata) personale, cioè intestata al richiedente
- PEC (posta elettronica certificata) non personale, cioè non intestata al richiedente
- posta elettronica non certificata
- fax (non più disponibile come servizio)
- posta
- consegna a mano
Nel caso di invio tramite PEC personale, cioè intestata al richiedente, non è necessario firmare la domanda.
Se la trasmissione è fatta con PEC non personale, cioè non intestata al richiedente, oppure con posta elettronica non certificata, la domanda è valida:
- se è sottoscritta con firma digitale
- se è sottoscritta con firma a mano e accompagnata da copia di un documento di identità
- senza firma, se il richiedente indica nel messaggio di posta il proprio nome e cognome e allega copia di un proprio documento di identità
La domanda inviata con fax o posta deve essere firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente.
Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la domanda davanti all’impiegato che la riceve mostrando il proprio documento di identità.
A quale ufficio presentare la domanda
Il modello di richiesta compilato deve essere presentato esclusivamente all’ufficio competente che ha creato il documento o che lo detiene stabilmente; ovvero all’URP che provvederà a trasmettere l’istanza all’Ufficio competente.
Per conoscere i recapiti dell’ufficio competente occorre consultare la sezione del sito istituzionale Articolazione degli uffici (inserire organizzazione del Ministero del turismo è stata ridefinita con il Dpcm 177 del 2023 e del DM prot. 184611 del 20 settembre 2024) .
Per identificare l’ufficio competente, prima di inviare la domanda, è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico.
Costi
Non è previsto alcun costo per la consultazione o il rilascio in formato elettronico del documento richiesto.
Nel caso di rilascio di copie cartacee è previsto, per il rimborso delle spese di riproduzione, un costo per l’interessato come da allegato “SPESE PER L’ACCESSO”.
Termine per la conclusione del procedimento di accesso
L’ufficio competente al quale è stata presentata la domanda, entro 30 giorni dalla ricezione deve comunicare all’interessato:
- se la domanda è accolta
- se l’accesso è rifiutato, limitato o rinviato.
Se la domanda è accolta l’Ufficio invia all’interessato il documento oppure gli indica come e dove può consultarlo oppure ottenerne copia.
Se l’interessato non riceve risposta entro 30 giorni la domanda si intende respinta.
I termini per la conclusione possono essere più lunghi:
- se la domanda è irregolare o incompleta: in questo caso entro 10 giorni l’ufficio comunica all’interessato le irregolarità o le informazioni mancanti e quindi il termine del procedimento ricomincia dalla presentazione della domanda corretta
- se l’ufficio individua soggetti controinteressati: in questo caso l’ufficio deve inviare loro una copia della domanda di accesso ed entro 10 giorni dalla ricezione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione.
Ricorsi
Le modalità per presentare ricorso contro le decisioni del Ministero su una richiesta di accesso a documenti amministrativi sono dettagliate nelle seguenti norme:
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (articolo 25)
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184 (articolo 12)
Allegati
Modello richiesta accesso a documenti amministrativi del Mitur