Governo Italiano

Accesso civico generalizzato (FOIA)

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.


MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L’istanza può essere presentata compilando l’apposito Modulo richiesta accesso civico generalizzato indicando i dati, le informazioni o i documenti richiesti, con una delle seguenti modalità:

– invio telematico oppure per posta ordinaria all’ufficio che detiene il dato (Organigramma);
– invio telematico ovvero per posta ordinaria all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) ai seguenti recapiti:

urp@ministeroturismo.gov.it

urp@pec.ministeroturismo.gov.it

Ministero del Turismo
Ufficio Relazioni col Pubblico
Via di Villa Ada n. 55
00199 Roma

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione compilando il Modulo opposizione del controinteressato utilizzando i medesimi recapiti indicati sopra per la presentazione dell’istanza di accesso civico generalizzato.

In caso di accoglimento, Il Ministero del Turismo allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.


L’accesso civico cosiddetto generalizzato è disciplinato da:

  1. articolo 5, co 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
  2. Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013
  3. Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 del 2017 contiene raccomandazioni operative per l’attuazione della disciplina dell’accesso civico generalizzato 
  4. Circolare Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2019 su “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”

Cosa si può chiedere

Dati, informazioni e documenti detenuti dal Ministero, ulteriori rispetto a quelli che il d.lgs. 33/2013 e ss.mm.e ii. obbliga a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Cosa non si può chiedere

In generale non può essere richiesto l’accesso a:

  1. informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma
  2. dati che richiedono una elaborazione da parte del Ministero
  3. un numero considerevole di documenti ed informazioni, tanto che la domanda risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’Amministrazione.

Inoltre, sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’Amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, il Ministero potrà chiedere di precisare l’oggetto della domanda.

Chi può fare la domanda

La domanda di accesso civico e consentita a chiunque e non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Come presentare la domanda

La domanda può essere scritta utilizzando il modello richiesta accesso civico “generalizzato”.

Nella domanda occorre indicare tutti gli elementi utili all’amministrazione per identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.

Non saranno accettate richieste formulate in modo così vago da non permettere all’Amministrazione di identificare i documenti o le informazioni ricercate.

La domanda può essere presentata tramite

  1. PEC (posta elettronica certificata) personale, cioè intestata al richiedente
  2. PEC (posta elettronica certificata) non personale, cioè non intestata al richiedente
  3. posta elettronica non certificata
  4. posta
  5. consegna a mano

Nel caso di invio tramite PEC personale, cioè intestata al richiedente, non è necessario firmare la domanda.

Se la trasmissione è fatta con PEC non personale, cioè non intestata al richiedente, oppure con posta elettronica non certificata, la domanda è valida

  1. se è sottoscritta con firma digitale
  2. se è sottoscritta con firma a mano e accompagnata da copia di un documento di identità
  3. senza firma, se il richiedente indica nel messaggio di posta il proprio nome e cognome e allega copia di un proprio documento di identità

La domanda inviata con posta deve essere firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente.

Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la domanda davanti all’impiegato che la riceve mostrando il proprio documento di identità.

A quale ufficio presentare la domanda

La domanda può essere presentata

  1. all’ufficio competente in possesso dei dati, delle informazioni o dei documenti ricercati, che esaminerà l’istanza e darà la risposta
    oppure
  2. all’Ufficio relazioni con il pubblico, che invierà l’istanza all’ufficio competente

Per identificare l’ufficio competente e conoscere i relativi recapiti è possibile 

  1. consultare la sezione del sito Articolazione degli uffici
  2. contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico.

Costi

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla domanda di accesso generalizzato, è gratuito.

Nel caso di rilascio di copie cartacee è previsto, per il rimborso delle spese di riproduzione, un costo per l’interessato come da allegato “SPESE PER L’ACCESSO”.

Se l’interessato chiede l’autentica delle copie dovrà versare anche l’imposta di bollo vigente.

Termine per la conclusione del procedimento di accesso

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della domanda al controinteressato.

Quando la domanda di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall’art. 5-bis, comma 2, se l’amministrazione individua dei privati controinteressati comunica loro la domanda. Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla domanda di accesso.

In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Ricorsi

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii (articolo 5, co 6), il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: dott.ssa Barbara Casagrande c/o Ministero del turismo Via di Villa Ada, 55 00198 Roma Email: rpct@pec.ministeroturismo.gov.it.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Ultimo aggiornamento: 30 Giugno 2025