Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L’istanza può essere presentata compilando l’apposito Modulo richiesta accesso civico generalizzato indicando i dati, le informazioni o i documenti richiesti, con una delle seguenti modalità:
– invio telematico oppure per posta ordinaria all’ufficio che detiene il dato (Organigramma);
– invio telematico ovvero per posta ordinaria all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) ai seguenti recapiti:
urp@pec.ministeroturismo.gov.it
Ministero del Turismo
Ufficio Relazioni col Pubblico
Via di Villa Ada n. 55
00199 Roma
I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione compilando il Modulo opposizione del controinteressato utilizzando i medesimi recapiti indicati sopra per la presentazione dell’istanza di accesso civico generalizzato.
In caso di accoglimento, Il Ministero del Turismo allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.
MODALITÀ PER PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIESAME AL RPCT
L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) , che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
L’istanza di riesame può essere presentata utilizzando l’apposito Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato (o il Modulo istanza di riesame del controinteressato se controinteressato) e può essere trasmessa al seguente indirizzo rpct@ministeroturismo.gov.it o, in alternativa, per posta ordinaria indirizzata al:
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ministero del Turismo c/o ENIT
Via Marghera n. 2
00185 Roma
Nei casi in cui il titolare dell’Ufficio responsabile del diniego totale o parziale dell’accesso o della mancata risposta coincida con il RPCT, l’istanza di riesame può essere presentata al Segretario generale del Ministero del Turismo, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica compilando il Modulo richiesta accesso civico al Segretario generale inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it o, in alternativa, per posta ordinaria indirizzata al:
Segretario Generale
Ministero del Turismo
Via di Villa Ada n. 53
00199 Roma
La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del RPCT o del Segretario Generale possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo deld.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.