

24/06/2025
Ai fini della valida ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Guida Turistica, ovvero ai fini dell’esonero, nella prova orale e tecnico-pratica, dall’obbligo di verifica della conoscenza della lingua straniera scelta in sede di presentazione della domanda, si indicano le modalità di trasmissione della documentazione necessaria per l’ottenimento della dichiarazione di equivalenza ovvero di equipollenza dei titoli esteri conseguiti prima del termine di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione (27 febbraio 2025) e, in particolare:
A) Per coloro in possesso di un diploma o un titolo di studio equivalente ovvero equipollente ad un titolo di scuola secondaria di secondo grado, è necessario presentare apposita richiesta di corrispondenza del titolo al Ministero dell’Istruzione e del Merito mediante la compilazione e invio dell’apposito modello, corredata dalla documentazione in esso indicata:
B) Per coloro in possesso di un diploma di laurea o un titolo di studio equivalente ovvero equipollente ad un titolo universitario o superiore, è necessario presentare al Ministero del Turismo apposita richiesta, a mezzo PEC esameguide_equivalenze@pec.ministeroturismo.gov.it o PEO esameguide_equivalenze@ministeroturismo.gov.it, allegando la seguente documentazione:
* Per copia autentica si intende una fotocopia del documento originale accompagnata da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 – lettera l, m, n del D.P.R. 445/2000.
** Sono “traduzioni ufficiali” quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello Stato in cui il documento è stato formato.
La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco.
Se lo Stato che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell’Aia (5 ottobre 1961) per l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (ratificata dall’Italia con la legge 20 dicembre 1966 n. 1253), si può apporre sul titolo di studio la cosiddetta “Postilla dell’Aia” (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la dichiarazione di valore in loco.
* La presentazione della Dichiarazione di valore in loco è obbligatoria per titoli conseguiti presso paesi extra UE, fuori Spazio economico europeo (S.E.E.) e fuori dalla Confederazione svizzera.
Sono ammessi diplomi supplement bilingui di cui la seconda lingua sia l’inglese senza necessità di traduzione in italiano.
Pertanto, si invitano i candidati che devono ottenere la dichiarazione di equivalenza ovvero di equipollenza dei titoli esteri conseguiti, a provvedere, senza indugio, secondo le indicazioni sopra fornite, al fine di consentire alle Amministrazioni competenti di compiere le necessarie verifiche in tempi congrui rispetto alla procedura di esame in corso. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il Bando d’esame a questo link e scrivere al seguente indirizzo mail: professionituristiche@ministeroturismo.gov.it.