Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
Cosa si può chiedere
I soli documenti, dati e informazioni che il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 obbliga a pubblicare e che il Ministero non ha reso disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web.
Cosa non si può chiedere
Documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli che la legge obbliga a pubblicare.
Per le richieste
- di documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria è previsto l’Accesso civico “generalizzato”.
- di documenti, dati e informazioni legati all’interesse diretto, concreto e attuale di un soggetto per tutelare una situazione giuridicamente rilevante è previsto l’Accesso ai documenti amministrativi.
Chi può fare la domanda
Chiunque.
La domanda non deve essere motivata e non occorre dimostrare un interesse diretto, concreto, attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento ricercato.
Come presentare la domanda
La domanda può essere inviata utilizzando il modello richiesta accesso civico “semplice”.
Nella domanda occorre indicare tutti gli elementi utili per identificarlo agevolmente.
Non saranno accettate richieste formulate in modo così vago da non permettere all’Amministrazione di identificare i documenti o le informazioni ricercate. La domanda può essere presentata tramite
- PEC (posta elettronica certificata) personale, cioè intestata al richiedente
- PEC (posta elettronica certificata) non personale, cioè non intestata al richiedente
- posta elettronica non certificata
- posta
- consegna a mano
Nel caso di invio tramite PEC personale, cioè intestata al richiedente, non è necessario firmare la domanda.
Se la trasmissione è fatta con PEC non personale, cioè non intestata al richiedente, oppure con posta elettronica non certificata, la domanda è valida
- se è sottoscritta con firma digitale
- se è sottoscritta con firma a mano e accompagnata da copia di un documento di identità
- senza firma, se il richiedente indica nel messaggio di posta il proprio nome e cognome e allega copia di un proprio documento di identità
La domanda inviata con posta deve essere firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente.
Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la domanda davanti all’impiegato che la riceve mostrando il proprio documento di identità.
A quale ufficio presentare la domanda
La domanda di accesso civico deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dott.ssa Barbara Casagrande c/o Ministero del turismo – Via di Villa Ada, 55 00198 Roma – e-mail: rpct@pec.ministeroturismo.gov.it
Costi
La domanda di accesso civico è gratuita.
Termine per la conclusione del procedimento di accesso
Il Ministero, entro trenta giorni, provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l’Amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Allegati
Modello richiesta accesso civico_semplice_Mitur