Segnalazione illeciti (Whistleblowing)

L’istituto del c.d. whistleblowing è disciplinato dall’art. 54 bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art.1, c.1, della legge 30 novembre 2017, n. 179, il quale prevede una tutela rafforzata per il pubblico dipendente ed equiparato che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Possono inoltrare la segnalazione dell’illecito al RPCT del Ministero del Turismo:
– i dipendenti del Turismo;
– i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Ministero del Turismo.

Per maggiori informazioni, è disponibile la Direttiva per la ricezione e gestione delle segnalazioni emanata dal RPCT del Ministero del Turismo, dove è possibile trovare le informazioni su ambito di applicazione e tutele previste dalla normativa a favore del segnalante (cd. whistleblower), sulle condizioni per la sua applicabilità nonché sulla procedura per la segnalazione di illeciti che sarà oggetto di applicazione da parte del Ministero del Turismo.

Le segnalazioni di illeciti possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: whistleblowing@ministeroturismo.gov.it, allegando l’apposito modulo debitamente compilato.

IMPORTANTE! Prima di inviare la segnalazione leggi l’Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) e la Direttiva per la ricezione e gestione delle segnalazioni emanata dal RPCT del Ministero del Turismo con circolare n. 2023/21 del 23 novembre 2021