ESTENSIONE DEI MASSIMALI DI RISTORO DEL DANNO SUBITO DALLE AGENZIE DI VIAGGIO E DAI TOUR OPERATOR

29/07/2021

La misura ha la forma della sovvenzione diretta e riguarda soltanto i beneficiari che hanno titolo a ricevere i contributi.

Con Decisione 8 luglio 2021, C(2021)5212, la Commissione Europea ha autorizzato l’estensione dei massimali del ristoro del danno subito dalle agenzie di viaggio e dai tour operator a causa delle conseguenze della pandemia da COVID-19, ai sensi dell’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con emendamenti in legge 17 luglio 2020, n. 77.
La misura ha la forma della sovvenzione diretta e riguarda solo i beneficiari che hanno titolo a ricevere la sovvenzione per il danno quantificabile sopra 1milione e 800mila euro, al netto di quanto già goduto grazie alle misure adottate ai sensi del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a supporto dell’economia per l’epidemia COVID-19.


Alla luce dei contenuti sopra descritti, si pubblica l’elenco dei potenziali beneficiari a cui si richiede la compilazione del modello di autocertificazione per procedere alla fase istruttoria.

Per maggiori chiarimenti sulla procedura e sulle informazioni richieste, si invita a prendere visione dell’allegato descrittivo della procedura.

Le domande con autocertificazione vanno inviate entro e non oltre il 22 agosto 2021.

Per eventuali comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata del Segretariato Generale è: segretariatogenerale.turismo@pec.it