FAQ – Avviso n. 2 – Certificazioni di sostenibilità

In questa sezione sono disponibili le FAQ (Frequently asked question) relative all’Avviso n. 2 inerente alla «realizzazione di interventi promossi da strutture ricettive, anche non imprenditoriali, e da imprese turistiche finalizzati all’ottenimento di certificazione di sostenibilità».

Per ulteriori richieste di chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi: certificazioni.sostenibilita@ministeroturismo.gov.it (PEO) – certificazioni.sostenibilita@pec.ministeroturismo.gov.it (PEC)


FAQ aggiornate al 06 ottobre 2023

1.1 Domanda
La presentazione della domanda è ammissibile per soggetti con codici ATECO diversi da quelli indicati nell’Avviso Pubblico? (Art. 3, comma 1)
Risposta
No, secondo quanto disposto dalle lett. a), b) dell’art. 3 c. 1 dell’Avviso Pubblico possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente i seguenti soggetti:
a) le imprese della filiera del turismo e di strutture ricettive turistiche ed alberghiere che svolgono, anche in via non prevalente, attività di impresa riferita ai codici ATECO di cui alla lett. a) dell’art. 3 c. 1 dell’Avviso Pubblico;
b) le strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale (ad es. affittacamere, ostelli per la gioventù, Bed & Breakfast, Case per ferie; Foresterie per turisti).
Con riferimento ai codici ATECO di cui alla lett. a) si segnala che ciascun gruppo (3 cifre) incorpora le successive classi (4 cifre) e/o categorie (5 cifre) e/o sottocategorie (6 cifre). A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• In caso di presenza di un gruppo (es. 90.0), si intendono ammissibili anche le relative classi (es. 90.01, 90.02, 90.03 e 90.04), categorie (90.01.0, 90.01.02, 90.01.03 e 90.04.0) e sottocategorie (90.01.01, 90.01.09, 90.02.01, 90.02.02, 90.02.09, 90.03.01, 90.03.02, 90.03.09 e 90.04.00);
• In caso di presenza di una classe (es. 93.21) si intendono ammissibili le relative categorie (es. 93.21.0) e sottocategorie (es. 93.21.01 e 93.21.02);
• In caso di presenza di una categoria (es. 93.29.2) si intendono ammissibili le relative sottocategorie (es. 93.29.20);
• In caso di presenza di una sottocategoria (es. 93.19.92) si intende ammissibile esclusivamente il menzionato codice ATECO.

1.2 Domanda
Un’impresa che non dispone ancora di 2 bilanci approvati può presentare domanda di ammissione al finanziamento? (Art. 4, comma 2, lett. a)
Risposta
Pur rimanendo fermo il requisito che l’impresa deve essere regolarmente costituita da almeno due anni, iscritta al registro delle imprese ed attiva al momento della pubblicazione dell’Avviso Pubblico in oggetto, in ragione del principio generale del favor partecipationis, le imprese che non dispongono dei bilanci approvati e depositati degli ultimi due esercizi e depositati, ovvero, nel caso delle imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi, possono eventualmente indicare l’attivo patrimoniale, il numero di occupati alla data della domanda e presentare un documento attestante la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa, corredato da una perizia giurata rilasciata da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali che attesti la veridicità dei dati.

2.1 Domanda
In quale modalità e misura viene concesso il contributo dell’Avviso Pubblico in oggetto? (Art. 5 comma 3; Art. 9, comma 4)
Risposta
Il contributo per l’acquisizione dei servizi di cui all’art. 5 c. 1 dell’Avviso Pubblico viene concesso nella forma di voucher di importo non superiore a euro 2.000 per ciascun beneficiario.
Ciascun proponente può presentare la domanda di ottenimento del voucher per l’acquisizione dei servizi di cui all’art. 5 c. 1 dell’Avviso Pubblico per una singola certificazione per volta.
A seguito degli esiti istruttori, in caso di concessione del voucher successivamente all’attivazione della prestazione mediante la sottoscrizione e la trasmissione documento di riepilogo dei servizi e dei relativi importi, il proponente può inoltrare una nuova domanda per l’acquisizione dei servizi per un’ulteriore certificazione, fermo restando il limite di euro 2.000 per ciascun beneficiario.

3.1 Domanda
I servizi per le verifiche a campione (c.d. senza preavviso) sono obbligatori? (Art. 5, comma 1; Art. 5 comma 3)
Risposta
Si, i servizi per le verifiche a campione (c.d. senza preavviso) sono obbligatori e compresi in ogni voucher emesso, pertanto l’eventuale spesa concorre raggiungimento dell’importo massimo pari a euro 2.000.

3.2 Domanda
I servizi di cui all’art. 5 comma 1 possono essere svolti precedentemente alla presentazione della domanda? (Art- 8 comma 1; Art. 9, comma 2; Art. 9 comma 5)
Risposta
No, ai sensi dell’art. 9 c. 2 dell’Avviso Pubblico in oggetto, soltanto a seguito dell’emissione del voucher, il beneficiario ha diritto ad ottenere la prestazione dei servizi richiesti; pertanto, ai fini del presente Avviso Pubblico, in nessun caso è ammessa la fruizione dei servizi prima dell’emissione del voucher stesso.
A seguito della presentazione delle domande di concessione del voucher, il Ministero effettua la verifica di ammissibilità delle stesse. Secondo quanto disposto dall’art. 9 c.1 dell’Avviso Pubblico le concessioni sono disposte dal Ministero con uno o più provvedimenti, anche cumulativi, pubblicati sul sito. A seguito della concessione, durante la fase di attivazione della prestazione, il beneficiario comunica l’identificativo del voucher all’Ente Certificatore designato.
Al termine dell’erogazione della prestazione, secondo quanto disposto dall’art. 9 c. 5 dell’Avviso Pubblico, il beneficiario riceve un rapporto di verifica rilasciato dall’Ente Certificatore, che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dallo stesso per accettazione. Tale rapporto rappresenta l’attestazione dell’avvenuta fruizione del voucher che l’Ente Certificatore dovrà trasmettere al Ministero del turismo, unitamente ad eventuale ulteriore pertinente documentazione, ai fini del pagamento in proprio favore dell’importo del voucher.

4.1 Domanda
Nel caso in cui per una determinata certificazione non ci fosse alcun Ente Certificatore iscritto all’elenco, è possibile presentare domanda di ottenimento dei servizi di certificazione indicando in una fase successiva l’Ente Certificatore incaricato? (Art. 5 comma 2 lett. i)
Risposta
No, per la presentazione della domanda è necessaria l’indicazione dell’Ente Certificatore incaricato dell’erogazione dei servizi di certificazione. Si consiglia pertanto di monitorare la pagina del Fondo per il turismo sostenibile per gli eventuali futuri aggiornamenti dell’elenco degli Enti Certificatori.


5.1 Domanda
Come posso presentare la domanda? (Art. 7 comma 1)
Risposta
È possibile presentare domanda di ottenimento dei servizi di certificazione accedendo alla piattaforma informatica ( Link ) mediante SPID/CIE del rappresentante legale/titolare dell’impresa/struttura o dell’eventuale procuratore/delegato.

5.2 Domanda
È necessario l’utilizzo di un determinato modulo per la nomina dell’eventuale procuratore/delegato? (Art. 6 comma 4)
Risposta
No, è sufficiente allegare nella sezione “Dati proponente” della piattaforma informatica una procura/delega predisposta nella modalità stabilite dalla legge.