In questa sezione sono disponibili le FAQ (Frequently asked question) relative all’Avviso pubblico riguardante l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO.
Per ulteriori richieste di chiarimento è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: assistenza-avviso-unesco@ministeroturismo.gov.it
Di seguito il materiale presentato nelle sessioni di confronto con i Comuni:
◆ Presentazione – WEBINAR “Valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale con siti UNESCO e città creative UNESCO” – 23 marzo 2022
◆ Presentazione – WEBINAR “Fondo per i Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità” – 28 febbraio 2023
FAQ aggiornate il 01 settembre 2023
Il Comune capofila di un’aggregazione è considerato responsabile dell’intero progetto e di tutti i suoi interventi. Ciò significa che sul Comune capofila ricade la piena e completa responsabilità dell’attuazione del progetto finanziato e dei relativi risultati conseguiti. Nulla vieta al Comune capofila di poter prevedere con i Comuni aggregati ulteriori e puntuali modalità di esecuzione del progetto finanziato. Si fa presente a tal proposito che il finanziamento deve essere destinato alla realizzazione di un progetto unitario e coerente finalizzato alla valorizzazione turistica del sito UNESCO nei territori dei Comuni aggregati. Il numero di interventi può essere indefinito, ma con una strategia e un obiettivo comuni. È possibile realizzare interventi nei diversi Comuni dell’aggregazione. Non è prevista la possibilità che ogni Comune realizzi una sua propria iniziativa a valere sulle risorse derivanti dal calo di presenze turistiche registrato nel Comune medesimo.
1.2 Si richiede se il termine del 30 novembre 2024 sia la data prevista per la realizzazione del progetto ovvero comprenda anche il termine per valutare la crescita del 5%
Ogni progetto, in tutte le sue componenti ed interventi, dovrà essere realizzato, completato, avviato in esercizio e reso interoperabile secondo le citate linee guida TDH2022 entro il termine perentorio del 30 novembre 2024, fatto salvo il diverso termine indicato nel cronoprogramma della proposta ammessa a finanziamento, esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia antecedente alla data sopra indicata. Il monitoraggio relativo all’indicatore della crescita del 5% sarà invece verificato rispetto all’anno successivo.
1.3 All’articolo 1, comma 1, dell’Avviso si menziona la “coerenza” con la programmazione regionale. Si richiede cosa debba intendersi per essa e se sia opportuno coinvolgere la Regione?
Le Regioni sono competenti in materia di turismo e definiscono una programmazione regionale sul tema. I Comuni beneficiari devono realizzare interventi non in conflitto con tale programmazione regionale e con gli obiettivi che si propone. Adempiuto a tale obbligo, si rimette alle valutazioni dei Comuni l’opportunità di consultare in fase progettuale l’Amministrazione regionale, fermo restando che le aggregazioni sono composte esclusivamente dai Comuni e che sul Comune capofila ricade la piena e completa responsabilità dell’attuazione del progetto finanziato e dei relativi risultati conseguiti.
1.4 Qualora il Comune capofila si avvalga per le procedure di affidamento della Stazione Unica Appaltante (SUA) provinciale può delegare a quest’ultima anche la gestione amministrativa del progetto presentato ai sensi dell’Avviso?
Non è possibile delegare la gestione amministrativa del progetto: difatti ai sensi dell’articolo 3, comma 7, il Comune capofila è l’unico referente per quanto attiene ai rapporti con il Ministero del Turismo per gli aspetti amministrativi, di monitoraggio e controllo, di rendicontazione delle spese relative agli interventi progettuali ed è assegnatario e unico destinatario delle risorse finanziarie assegnate al progetto.
1.5 Qualora un Comune opti per la presentazione della sola idea progettuale, esiste un format come quello di cui all’Allegato 3 del presente Avviso?
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, le domande di finanziamento devono essere presentate dai Comuni proponenti tramite la piattaforma informatica dedicata; pertanto le proposte progettuali devono essere complete dei dati e delle informazioni richieste nella piattaforma medesima. In sede di compilazione sulla piattaforma informatica è prevista la compilazione della sola idea progettuale ai fini dall’anticipazione del 10% del valore del progetto per la realizzazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata con la progettazione esecutiva una volta che quest’ultimo viene approvato.
1.6 Qualora una società partecipata del Comune venga incaricata della gestione di un evento turistico rientrante nel progetto e il medesimo Comune a tal fine conferisca contributi propri, come si possono rendicontare tali conferimenti? È opportuno che per l’attuazione di tale evento tali spese siano interamente sostenute dal Comune?
È possibile affidare la gestione di un evento turistico a un’eventuale società in house del Comune di riferimento, purché venga rispettata la normativa comunitaria e nazionale di riferimento. Sono ammissibili solo le spese, rendicontate e rendicontabili, rientranti nelle iniziative progettuali proposte e approvate dal Ministero del Turismo. si rammenta inoltre che le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute dopo l’approvazione del progetto da parte del Ministero del Turismo e la sottoscrizione (tra Ministero del Turismo e Comune capofila) per previsto disciplinare d’obbligo. Si rappresenta altresì che non è possibile delegare la gestione amministrativa del progetto o di una sua parte: difatti ai sensi dell’articolo 3, comma 7, il Comune capofila è l’unico referente per quanto attiene ai rapporti con il Ministero del Turismo per gli aspetti amministrativi, di monitoraggio e controllo, di rendicontazione delle spese relative agli interventi progettuali ed è assegnatario e unico destinatario delle risorse finanziarie assegnate al progetto.
1.7 Il disciplinare d’obbligo deve essere inoltrato al momento della presentazione della proposta progettuale?
No. La sottoscrizione del disciplinare d’obbligo tra il Comune/Comune Capofila e il Ministero del Turismo avverrà, previo esito positivo dell’istruttoria di cui all’articolo 8 dell’Avviso e a seguito della pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento del progetto.
1.8 È definito un peso percentuale dei progetti ANCILLARI sui TRAINANTI?
No. Non è prevista alcuna ripartizione in punti percentuali tra le sopracitate tipologie di interventi.
1.9 Qual è la data di avvio delle attività progettuali?
La data di avvio delle attività coincide con la data di sottoscrizione del disciplinare d’obbligo.
1.10 Con riferimento alla presentazione della proposta progettuale, si richiede se siano previsti livelli minimi di progettazione per gli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) dell’Avviso pubblico e se, in tal caso, sia possibile richiedere una proroga per la definizione della progettazione.
Non essendo previsti specifici obblighi in termini di livelli minimi di progettazione ai sensi del Codice dei contratti pubblici in capo ai Comuni proponenti, non è contemplata la possibilità di una proroga del termine per la presentazione delle candidature. Si precisa, inoltre, che la proposta progettuale nel suo complesso può essere presentata in forma di progetto o di idea progetto. Pertanto, nel caso in cui anche per uno solo degli interventi previsti non sia possibile fornire il dettaglio informativo richiesto dalla Piattaforma dedicata alla misura, l’intera proposta dovrà essere presentata nella forma di “idea progetto” e, ove la stessa venga ammessa a finanziamento, essere completata entro 120 giorni solari dalla sottoscrizione del disciplinare d’obbligo, con conseguente necessità di integrare le informazioni registrate sulla predetta Piattaforma.
1.11 Nell’ambito della distinzione tra interventi trainanti/principali e interventi trainati/ancillari, si richiede di fornire indicazioni utili per l’individuazione della categoria prevalente e per la ripartizione delle corrispondenti quote economiche all’interno della medesima progettualità.
Non è prevista una ripartizione in termini finanziari tra le categorie di interventi trainanti e trainati, ovvero un peso percentuale di una categoria rispetto all’altra. Resta fermo che l’ammissibilità dei singoli interventi verrà valutata in relazione alla coerenza degli stessi con il progetto nel suo complesso e alla misurabilità dei risultati attesi rispetto all’obiettivo generale dell’incremento delle presenze turistiche, avuto riguardo che:
– tutti gli interventi devono risultare integrati in un complesso organico e coerente finalizzato al conseguimento di un obiettivo unitario e chiaramente identificabile;
– ogni proposta progettuale dovrà prevedere obbligatoriamente la predisposizione di un piano di comunicazione, nonché la realizzazione di uno o più strumenti digitali di promozione e valorizzazione degli interventi finanziati;
– gli importi degli interventi destinati agli strumenti digitali devono essere congrui rispetto al valore complessivo del progetto;
– tali strumenti dovranno costituire il principale driver della strategia di promozione e valorizzazione del progetto;
– le proposte progettuali relative agli strumenti digitali nonché alle iniziative di comunicazione devono prevedere obbligatoriamente una descrizione delle modalità di realizzazione della interoperabilità con il sito www.Italia.it sulla base delle linee guida per l’interoperabilità disponibili sul sito ufficiale del Ministero del Turismo.
Sarà cura del soggetto proponente, in sede di presentazione della proposta progettuale, fornire adeguate informazioni ed ogni altro utile elemento esplicativo.
1.12 Si richiede se un Comune che condivida il medesimo sito UNESCO con altri Comuni possa spendere la quota di competenza ad esso spettante interamente sul proprio territorio.
La proposta progettuale presentata in risposta all’Avviso pubblico può prevedere la realizzazione di interventi nei diversi Comuni dell’aggregazione, ma tutte le iniziative previste devono essere coordinate in modo sinergico tra di loro. L’impostazione unitaria del progetto è rappresentata dal fatto che un solo Comune, definito con accordo tra le amministrazioni coinvolte nel progetto, svolge il ruolo di capofila, ha rapporti con il Ministero del Turismo e assume l’obbligo di gestire e rendicontare l’intero progetto nei confronti del Ministero, anche nella ipotesi di interventi realizzati da diversi Comuni facenti parte della aggregazione. La finalità del fondo è quella di promuovere iniziative che non costituiscano una mera somma di interventi localizzati nei territori dei Comuni costituenti una aggregazione, ma un progetto coerente di valorizzazione del Sito UNESCO con una definita strategia. Il finanziamento è infatti concesso all’aggregazione nel suo insieme e non alle singole componenti della stessa, pertanto, anche il concetto di “quota di competenza” non appare particolarmente allineato con la ratio sottesa all’Avviso. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 5 comma 5 dell’Avviso, ogni proposta progettuale dovrà prevedere obbligatoriamente la predisposizione di una strategia e un piano di comunicazione unitario, nonché la realizzazione di uno o più strumenti digitali di promozione e valorizzazione degli interventi finanziati interoperabili con il sito www.italia.it (interventi trainanti). A tali finalità dovranno essere destinate risorse congrue, relativamente all’ammontare di risorse complessive disponibili per il sito UNESCO intese nel suo insieme. Si ricorda infine, che la scelta del Comune capofila e la ripartizione delle risorse tra i diversi interventi e i territori deve essere condivisa e approvata da tutti i Comuni facenti parte dell’aggregazione e ratificata al Ministero con la sottoscrizione dell’Atto di aggregazione.
1.13 Dato per assodato che la gestione amministrativa del progetto debba rimanere nella sfera di competenza del Comune capofila, si richiede se un Comune capofila possa individuare, previa delega degli altri Comuni appartenenti alla stessa aggregazione, una propria società in house, controllata direttamente e indirettamente, quale soggetto attuatore.
Nell’ambito del finanziamento in questione non è previsto il ruolo del Soggetto attuatore. Il Comune capofila può avvalersi della propria società in house, nei limiti dell’oggetto sociale e di eventuali vincoli territoriali nell’operatività definiti nello Statuto, ove ricorrano i requisiti di cui agli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, per la realizzazione delle attività che ricadono nel perimetro della delega conferita dagli altri Comuni aderenti all’aggregazione.
1.14 Si richiede se, contestualmente alla presentazione di una idea progetto, debba obbligatoriamente richiedersi anche l’anticipo per le spese relative alla definizione del progetto e se, per tale richiesta di anticipo, la percentuale (“fino al 10%”) è rimessa alla libera scelta del Comune ovvero sia prevista una soglia minima obbligatoria.
La richiesta di anticipazione non costituisce un obbligo. La ratio della previsione di cui all’articolo 7, comma 7, dell’Avviso pubblico è quella di consentire ai Comuni che non siano in grado di presentare una proposta progettuale compiuta entro la scadenza dei termini, di partecipare comunque alla procedura di cui all’Avviso medesimo e, contestualmente, fornire una provvista finanziaria per la copertura delle spese di progettazione. Si ricorda che, in caso di richiesta dell’anticipo fino al 10% per le spese relative alla definizione dei progetti, il Comune dovrà presentare il progetto entro il termine di 120 giorni solari dalla sottoscrizione del disciplinare d’obbligo. In caso di ammissione dell’idea progetto, sarà facoltà del beneficiario rinunciare all’erogazione dell’anticipazione prevista dandone formale comunicazione al Ministero del turismo. Si evidenzia tuttavia che l’eventuale rinuncia all’anticipazione non esime in nessun modo dalle responsabilità assunte con la sottoscrizione del disciplinare d’obbligo, che dovrà comunque avvenire all’approvazione dell’idea progetto; in particolare, ove il progetto non venisse presentato entro il predetto termine di 120 giorni, si procederà comunque alla revoca del finanziamento.
No. Solo i Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità possono essere beneficiari delle risorse del fondo di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modifiche nella legge 23 luglio 2021 n. 106. Il Comune/Comune Capofila in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, è responsabile dell’intero progetto e di tutti i suoi interventi. Non è possibile, quindi, demandare la gestione amministrativa del progetto o di una sua parte: difatti ai sensi dell’articolo 3, comma 7, il Comune/Comune capofila è l’unico referente per quanto attiene ai rapporti con il Ministero del Turismo per gli aspetti amministrativi, di monitoraggio e controllo, di rendicontazione delle spese relative agli interventi progettuali ed è assegnatario e unico destinatario delle risorse finanziarie assegnate al progetto.
2.2 Nell’ipotesi in cui il Comune beneficiario abbia siglato una convenzione con una Fondazione per affidarle la gestione di tutti i beni storici immobili e mobili del Comune, ivi compresi quelli del Sito Unesco ed i relativi affidamenti, nel rispetto del Codice degli Appalti, perché trattasi di una Fondazione del Comune, è possibile produrre per la rendicontazione fatture intestate direttamente alla Fondazione, in forza della ricordata convezione, o è necessario invece far fatturare in altro modo dai fornitori, ad esempio alla Fondazione per conto del Comune beneficiario?
Qualunque tipologia di coinvolgimento di soggetti terzi nella realizzazione di lavori o servizi – quindi presumibilmente legate alla fase successiva all’approvazione del progetto e alla sottoscrizione del secondo disciplinare – dovrà avvenire nel rispetto della normativa comunitaria (in particolare Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) e nazionale di riferimento (Decreto legislativo 50/2016 e smi e secondo le pertinenti linee guida ANAC). Laddove si non si tratti di appalti in senso stretto, sussiste l’obbligo per il soggetto individuato di presentare al Comune una rendicontazione analitica di tutti i costi effettivamente sostenuti e della medesima documentazione amministrativo-contabile che il Comune stesso dovrà presentare al Ministero, prescindendo dall’eventuale fattura che tale soggetto sia tenuto ad emettere nei confronti del Comune. Per quanto concerne soggetti partecipati dal Comune, sarà necessario valutare eventuali limiti dell’oggetto sociale ed eventuali vincoli territoriali nell’operatività definiti nello Statuto per la realizzazione delle attività che ricadono nel perimetro della delega conferita dagli altri Comuni aderenti all’aggregazione. In linea generale, si raccomanda di prestare la massima attenzione nell’espletamento delle procedure di selezione di eventuali soggetti terzi.
2.3 Con riferimento ad un’aggregazione di Comuni, risultano in capo al Comune Capofila tutte le procedure di affidamento, di prestazione di servizi, ecc., oppure è possibile per il Capofila siglare una convenzione con gli altri Comuni dell’aggregazione, trasferendo loro risorse perché essi possano procedere direttamente agli affidamenti attinenti alla loro quota parte? Fermo restando che il Comune Capofila provvede alla rendicontazione. In altri termini, è possibile trasferire a ciascun Comune dell’aggregazione l’importo corrispondente alla propria quota parte assegnatale dall’Avviso pubblico?
Premesso che le risorse dell’Avviso sono destinate all’insieme dei Comuni dell’aggregazione e sono destinate alla realizzazione di un progetto unitario e coerente finalizzato alla valorizzazione turistica del sito UNESCO nei territori dei Comuni aggregati, la proposta progettuale presentata in risposta all’Avviso pubblico può prevedere la realizzazione di interventi nei diversi Comuni dell’aggregazione, ma tutte le iniziative previste devono essere coordinate in modo sinergico tra di loro. L’impostazione unitaria del progetto è rappresentata dal fatto che un solo Comune, definito con accordo tra le amministrazioni coinvolte nel progetto, svolge il ruolo di capofila, ha rapporti con il Ministero del Turismo e assume l’obbligo di gestire e rendicontare l’intero progetto nei confronti del Ministero, anche nella ipotesi di interventi realizzati da diversi Comuni facenti parte della aggregazione. Difatti la finalità del fondo è quella di promuovere iniziative che non costituiscano una mera somma di interventi localizzati nei territori dei Comuni costituenti una aggregazione, ma un progetto coerente di valorizzazione del Sito UNESCO con una definita strategia. Il finanziamento è infatti concesso all’aggregazione nel suo insieme e non alle singole componenti della stessa, pertanto, anche il concetto di “quota parte” non appare particolarmente allineato con la ratio sottesa all’Avviso.
2.4 È possibile procedere con un affidamento diretto di servizi ad una Fondazione?
L’Amministrazione, in coerenza con quanto previsto dall’Avviso Pubblico e dalle FAQ, condivide l’orientamento espresso dall’ANAC nel suo atto del 5 luglio 2022 (cfr. “Comune di Oristano, serve la gara per gestire i musei. La Fondazione non è un organismo in-house” disponibile su www.anticorruzione.it).
A parere dell’ANAC è esclusa la sussistenza del requisito del controllo analogo in capo a una Fondazione che abbia al suo interno anche soggetti privati in qualità di fondatori e cofondatori. Tale requisito (assieme a quello dell’attività prevalente resa nei confronti del soggetto controllante) é come noto, un presupposto per qualificare un dato soggetto come organismo in–house e quindi per procedere all’affidamento diretto di un servizio “soprasoglia”.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e il più volte ribadito obbligo di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal soggetto affidatario, un affidamento diretto “soprasoglia” a una Fondazione è quindi ammissibile alla condizione che questa possa essere qualificata come un soggetto in-house.
No. La quota fissa e la quota variabile non possono essere oggetto di suddivisione tra i Comuni partecipanti ad una aggregazione. Le risorse dell’Avviso sono destinate all’insieme dei Comuni dell’aggregazione e sono destinate alla realizzazione di un progetto unitario e coerente finalizzato alla valorizzazione turistica del sito UNESCO nei territori dei Comuni aggregati. Comuni non a vocazione turistica non sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1 dell’Avviso e, pertanto, non possono partecipare ad una aggregazione, né presentare domanda di finanziamento.
3.2 Si richiede se le risorse non utilizzate da Comuni, non candidati in un Sito UNESCO, siano prioritariamente messe a disposizione del progetto ricadente/ammesso a finanziamento nel medesimo sito.
Come specificato dall’ articolo 4, comma 7, nell’ipotesi di esistenza di residui, rinunce o revoche dei contributi assegnati, il Ministero del Turismo può erogare ulteriori somme alle iniziative di valorizzazione ammesse, qualora non integralmente finanziate, ovvero finanziare interventi aggiuntivi a favore dei Comuni proponenti/capofila di aggregazioni, incrementando la quota di cui al comma 1, lettera a) – quota pari al 25% di 58,8 milioni di euro – ripartita in misura egualitaria tra i singoli siti UNESCO ammessi al finanziamento e ripartendo le corrispondenti risorse in egual misura tra tutti i siti UNESCO. In tale ultimo caso, i Comuni proponenti/capofila di aggregazioni dovranno presentare una proposta integrativa. In caso di intervenuta rinuncia al finanziamento da parte di uno dei Comuni aderenti ad una aggregazione, come specificato dall’articolo 4, comma 8, il Ministero del Turismo valuterà di mantenere inalterato l’importo del finanziamento concesso ove fossero soddisfatte le seguenti condizioni: a) la proposta ammessa sia di particolare rilievo strategico per il territorio; b) tenuto conto degli interventi realizzati e di quelli ancora da realizzare, non vengano alterate la natura e le finalità della proposta ammessa; c) siano confermati l’interesse e l’impegno da parte dei restanti Comuni dell’aggregazione a realizzare comunque il progetto.
3.3 Si richiede se la partecipazione di un Comune al presente Avviso possa integrarsi con la partecipazione del medesimo Comune ad altro Avviso pubblico, con un diverso e autonomo progetto, e in particolare quello per l’assegnazione del fondo 2021 contenente misure per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico (avviso del Ministero dell’Interno) il cui termine per la presentazione delle relative domande non è ancora scaduto.
È auspicabile che le iniziative tengano conto e siano sinergiche con altre iniziative a valere su diversi fondi; resta fermo che il progetto deve godere di una sua autonomia ed essere realizzabile con le risorse assegnate e che il contributo concesso sulla base dell’avviso non è cumulabile con altri finanziamenti per le stesse spese ammissibili.
3.4 Si richiede se l’eventuale 10% dell’importo complessivo del contributo concedibile per l’idea-progetto proposta debba essere unicamente destinato alla realizzazione del progetto esecutivo.
Si, la prima tranche dell’acconto di cui all’articolo 9 comma 1 dell’Avviso, fino ad un massimo del 10% dell’importo complessivo del contributo concedibile per l’idea-progetto proposta, deve essere destinato unicamente alla predisposizione del progetto esecutivo, ferme restando le eventuali economie che potranno essere utilizzate ai fini della realizzazione delle attività progettuali approvate.
I Comuni che fanno parte della core zone di un sito UNESCO, ma che non sono destinatari dei finanziamenti (in quanto non in possesso dei requisiti ex art. 3 dell’Avviso), pur non potendo in alcun modo essere soggetti beneficiari del presente Avviso, possono tuttavia essere inclusi nelle progettualità presentate dalle aggregazione dei Comuni. Nel caso in cui infatti un Comune/Comune Capofila beneficiario qualifichi come necessarie al perseguimento della strategia e degli obiettivi del progetto un intervento su beni in core zone situati in un Comune non presente nell’elenco dei beneficiari, tale intervento potrà essere proposto e realizzato, a condizione che il Comune non beneficiario acconsenta esplicitamente a consentire la realizzazione dello stesso e attesti la disponibilità esclusiva del bene oggetto di intervento. In nessun caso un Comune non rientrante nell’elenco dei beneficiari per mancanza dei requisiti può far parte della aggregazione dei Comuni proponenti.
4.2 I Comuni in buffer zone o aree limitrofe ad un sito UNESCO, rappresentanze accreditate dall’UNESCO (e Commissione Nazionale) o Club e Associazioni possono partecipare alle aggregazioni di Comuni per la candidatura di un progetto?
No. Possono aggregarsi ai fini della candidatura di un progetto solo ed esclusivamente i Comuni rientranti nella core zone del sito UNESCO, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 dell’Avviso.
Come specificato dall’articolo 6, comma 1 dell’Avviso, sono considerate ammissibili le spese effettuate all’estero per fini promozionali, purché finalizzate all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5, e supportate da idonea documentazione contabile, rendicontate ai sensi delle previsioni dell’Avviso, del disciplinare d’obbligo e delle prescrizioni di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Tali spese devono essere sostenute dopo l’approvazione del progetto e la successiva sottoscrizione del disciplinare d’obbligo tra Ministero del Turismo e Comune/ Comune capofila.
5.2 È possibile realizzare opere conservative necessarie alla messa in sicurezza del sito UNESCO al fine di garantire una migliore fruizione ai turisti? A tal proposito si richiede quali siano gli eventuali elementi comprovanti.
In linea di massima è possibile. Nel caso di beni privati e/o di non disponibilità della preventiva necessaria autorizzazione da parte delle competenti autorità in materia di beni culturali e paesistici, tali interventi non saranno considerati ammissibili. Resta fermo quanto previsto dall’Avviso in tema di ammissibilità degli interventi, di rendicontabilità, ammissibilità delle spese e di raggiungimento dei risultati.
5.3 Si richiede se per il sito transnazionale, siano ammissibili le spese di investimento effettuate all’estero. Nella fattispecie, il Comune richiedente potrebbe realizzare un sentiero di collegamento di cui una parte ricade anche in territorio estero confinante; è possibile farvi rientrare anche le spese sostenute in quel territorio?
No. L’Avviso pubblico non contempla tale possibilità.
5.4 Qual è il periodo di ammissibilità delle spese?
Il periodo di ammissibilità delle spese è compreso tra la data di sottoscrizione del disciplinare d’obbligo, ai sensi dell’art. 6, comma 4 dell’Avviso Pubblico, e il 30 novembre 2024, ovvero il diverso termine indicato nel cronoprogramma della proposta ammessa a finanziamento, conformemente alle previsioni di cui all’art. 10 dell’Avviso medesimo.
5.5 Cosa si intende per strumenti di “valorizzazione” ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) dell’Avviso Pubblico? Quali sono gli strumenti di valorizzazione ammissibili?
Per strumenti di valorizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) dell’Avviso Pubblico, in linea generale, si intendono strumenti, anche digitali, finalizzati a migliorare e divulgare l’attrattività e la competitività, la connettività e l’accoglienza turistica nell’ambito dei progetti presentati, in modo tale da attrarre flussi di turisti maggiori e diversi e far nascere e sostenere nuove tipologie di offerte turistiche e nuove esperienze e percorsi di viaggio. Le tipologie di interventi e le spese ammissibili devono essere coerenti con quanto indicato dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso medesimo. L’ammissibilità dei singoli strumenti di valorizzazione/interventi di cui si compone la proposta progettuale verrà valutata in relazione alla coerenza degli stessi con il progetto nel suo complesso e alla misurabilità dei risultati attesi rispetto all’obiettivo generale dell’incremento delle presenze turistiche. Pertanto, sarà cura del Comune/Comune Capofila proponente, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, fornire adeguate informazioni ed ogni altro utile elemento esplicativo al riguardo.
5.6 Gli interventi su beni di proprietà/disponibilità comunale si intendono in conto capitale, ai sensi dell’art. 5, comma 2. lett. d) dell’Avviso Pubblico e quindi “trainati”? Sono ammissibili spese per acquisto di infrastrutture fisiche necessarie all’implementazione di servizi digitali?
Sì, tutti gli interventi su beni di proprietà/disponibilità comunale, in quanto appartenenti alla fattispecie di cui all’art. 5, comma 2, lettera d) dell’Avviso Pubblico, sono considerati “trainati” o “ancillari” ai fini dell’incremento della fruizione e dell’attrattività turistica. Tra le opere di carattere impiantistico possono rientrare altresì infrastrutture fisiche necessarie all’implementazione di servizi digitali, con i quali erogare servizi di marketing turistico digitale, a condizione che l’uso delle stesse sia imprescindibilmente funzionale all’erogazione dei servizi e ferme restando la coerenza dell’intervento proposto con il progetto nel suo complesso e la misurabilità dei risultati attesi rispetto all’obiettivo generale dell’incremento delle presenze turistiche. Pertanto, sarà cura del Comune/Comune Capofila proponente, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, fornire adeguate informazioni ed ogni altro utile elemento esplicativo al riguardo.
5.7 È ammissibile l’erogazione di un contributo in favore di altre istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria, enti di formazione, archivi e musei che già operino congiuntamente ai fini della promozione e valorizzazione turistica di un sito UNESCO, previa richiesta di manifestazione di interesse da parte di un Comune/Comune Capofila proponente e su progettazioni specifiche, attraverso apposito atto deliberativo a parziale rimborso spese?
No, per eventuali attività da parte di tali soggetti non è prevista alcuna forma di rimborso, neanche parziale. Si precisa inoltre che, ai fini dell’Avviso Pubblico, la progettazione, ancorché articolata in più interventi, deve essere comunque unitaria e ricade tra le responsabilità del Comune/dei Comuni ammissibili interessati.
5.8 Sono ammissibili le spese per l’assunzione di personale appositamente dedicato al progetto a supporto della pubblica amministrazione?
No, le spese per l’assunzione di personale dedicato al progetto non rientrano tra le spese ammissibili di cui all’articolo 6 dell’Avviso pubblico.
5.9 Sono ammissibili le spese di funzionamento del Comune?
No, le spese di funzionamento del Comune non rientrano tra le spese ammissibili di cui all’articolo 6 dell’Avviso pubblico.
5.10 Sono ammissibili le spese di gestione del progetto?
No, le spese di gestione del progetto non rientrano tra le spese ammissibili di cui all’articolo 6 dell’Avviso pubblico.
5.11 Con riferimento all’articolo 7, comma 7, dell’Avviso pubblico e relativamente alla possibilità di richiedere l’anticipo fino al 10% cosa s’intende per “spese relative alla definizione del progetto”?
Per spese relative alla definizione del progetto si intendono:
– con riferimento a servizi e le forniture, gli incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
– con riferimento ai lavori, oltre gli incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di progettazione definitiva ed esecutiva.
5.12 Le spese del personale interno per la progettazione di lavori, servizi e forniture sono ammissibili a valere sulle risorse dell’Avviso?
No. Le uniche spese di personale interno ammissibili sono quelle relative agli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le previsioni del regolamento del Comune proponente. Si tratta, in particolare, di:
– attività di programmazione della spesa per investimenti;
– attività di valutazione preventiva dei progetti;
– attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
– attività di RUP;
– attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Le spese sopraelencate sono ammissibili successivamente alla sottoscrizione del disciplinare d’obblighi sia nel caso di presentazione di una idea progetto sia nel caso di presentazione di un progetto.
5.13 Sono ammissibili le spese di supporto/assistenza per la predisposizione e la presentazione della candidatura dell’idea progetto o del progetto?
No, le spese di supporto/assistenza da parte di società di consulenza o per incarichi a professionisti aventi ad oggetto la predisposizione e la presentazione della candidatura al finanziamento dell’idea progetto o della candidatura al finanziamento del progetto non sono ammissibili.
5.14 Cosa si intende per spese relative alla definizione del progetto?
Si intendono le spese relative alla fase che intercorre dall’approvazione dell’idea progetto fino all’approvazione del progetto definitivo, ad eccezione di quelle di cui alla FAQ 5.13; tali spese riguardano (vedasi FAQ 5.12):
– con riferimento a servizi e le forniture, gli incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, svolte, di regola, dai dipendenti in servizio;
– con riferimento ai lavori, oltre gli incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di progettazione definitiva ed esecutiva.
Le spese relative alla definizione del progetto non riguardano la predisposizione della candidatura progettuale nel suo complesso, bensì i livelli di progettazione per lavori, servizi e forniture, come definiti ai sensi dell’art. 23 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’importo delle suddette spese è da determinarsi, quindi, sulla base delle spese previste con riferimento alla definizione dei livelli di progettazione dei singoli interventi di cui si compone l’idea progetto proposta, laddove pertinenti. In sede di compilazione dell’idea progetto, le corrispondenti previsioni di spesa vanno inserite nelle voci di budget relative ai singoli interventi. Le spese relative alla definizione del progetto sono ammissibili nel limite massimo del 10% del valore del progetto proposto successivamente alla sottoscrizione del disciplinare d’obblighi.
5.15 Può considerarsi spesa ammissibile ex articolo 6, comma 1, punto j), dell’Avviso pubblico, l’assunzione di personale funzionale all’avvio della gestione di attività e servizi? Si precisa che tale personale non sarà dedicato al supporto della P.A., ma alla realizzazione del servizio oggetto dell’intervento.
Si fa presente che l’assunzione di personale non è contemplata quale spesa ammissibile ex articolo 6.
Ai fini della partecipazione alla procedura in esame, è sufficiente un atto che formalizzi i rapporti di partenariato tra i Comuni che intendono aggregarsi, che individui il Comune Capofila e che specifichi obblighi e responsabilità di ciascun Comune aderente all’aggregazione e del Comune Capofila per la realizzazione dello specifico progetto che si intende candidare. I Comuni hanno la facoltà di scegliere la forma nella quale aggregarsi tra quelle previste dalla normativa vigente; in base alla forma di aggregazione prescelta, tale atto dovrà essere approvato dai competenti organi secondo le previsioni del TUEL e in coerenza con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti del comune Capofila e degli altri Comuni.
7.2 Per presentare la candidatura di cui all’Avviso Pubblico, è sufficiente l’aggregazione di minimo due Comuni che appartengono allo stesso sito UNESCO oppure è necessaria l’aggregazione di tutti i Comuni che vi fanno parte?
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’Avviso, l’adesione all’aggregazione è rimessa alla libera scelta di ciascun Comune potenzialmente beneficiario del contributo assegnato in base all’Allegato n. 1. Pertanto, l’aggregazione potrà essere costituita da due o più Comuni. In nessun caso possono essere esclusi Comuni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 dell’Avviso che intendano aderire al progetto.
7.3 Nell’ambito di un sito UNESCO possono essere presentate più progettualità da diverse aggregazioni di Comuni? Un Comune che fa parte di un sito UNESCO “seriale” può partecipare da solo all’Avviso Pubblico o deve obbligatoriamente presentare la domanda in forma aggregata? Ed inoltre cosa può comportare l’eventuale presentazione di due progetti da parte di due diverse aggregazioni a valere su un medesimo sito UNESCO? Sono entrambi inammissibili?
No. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’Avviso Pubblico per ciascun sito UNESCO può essere presentato un solo progetto di valorizzazione e per tale motivo, la piattaforma informatica inibisce la possibilità di presentare due o più progetti per lo stesso sito UNESCO. Non è tecnicamente possibile, quindi, poter presentare due progetti per lo stesso sito UNESCO. In caso di esclusione non volontaria, il Comune ha facoltà di contattare il Ministero del Turismo alla e-mail assistenza-avviso-unesco@ministeroturismo.gov.it oppure alla PEC bando.sitiunesco@pecministeroturismo.gov.it.
7.4 I Comuni che intendano presentare una domanda di finanziamento in aggregazione e abbiano già in essere una convenzione per la gestione del relativo sito UNESCO possono allegare tale convenzione in luogo dell’atto costituivo di cui all’articolo 3, comma 2, dell’Avviso Pubblico?
No. Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, è necessario apposito atto che formalizzi i rapporti di partenariato tra i Comuni che intendono aggregarsi per la specifica iniziativa, che individui il Comune Capofila e che specifichi obblighi e responsabilità di ciascun Comune aderente all’aggregazione e del Comune Capofila per la realizzazione dello specifico progetto che si intende candidare.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, dell’Avviso, la piattaforma sarà attivata entro 45 giorni solari dalla data di pubblicazione dell’Avviso stesso (04 marzo 2022), previa comunicazione sul sito ufficiale del Ministero del Turismo
È sufficiente una sola corrispondenza che contenga un indirizzo PEC, funzionale all’utilizzo della piattaforma informatica dedicata alla presentazione del progetto. L’invio della PEC ha valore di manifestazione di interesse relativamente alla partecipazione all’Avviso e deve essere inoltrata da ciascun Comune che desideri aderire all’iniziativa, formulando così la propria manifestazione di interesse, indipendentemente dal fatto che rivestirà il ruolo di capofila o di partner. Ai sensi del Decreto del DG della valorizzazione e della promozione turistica n. 4336 del 25 marzo 2022, il termine di inoltro della predetta comunicazione è stato prorogato all’8 aprile 2022.
9.2 Come si fa a sapere quali Comuni rientranti nello stesso sito UNESCO hanno chiesto di partecipare all’Avviso Pubblico? Sarà comunicato dal Ministero del Turismo?
Il Ministero del Turismo non interferisce nelle relazioni tra Comuni; alla scadenza dei termini di comunicazione delle PEC dei Comuni interessati a partecipare all’Avviso, il relativo elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Turismo.
9.3 Nel caso in cui un Comune invii la mail entro i termini previsti, ma poi, costituita l’aggregazione, in fase di candidatura non risponda alla PEC di avviso/conferma, sarà esclusa tutta l’aggregazione o solo il Comune in discussione?
No. L’unica Amministrazione che ha l’obbligo di confermare la candidatura del soggetto delegato alla redazione del progetto è il Comune capofila. Qualora il Comune non proceda alla convalida del soggetto delegato e non interloquisca nel merito con il Ministero del Turismo, gli altri Comuni dell’aggregazione hanno facoltà di procedere ad indentificare un nuovo capofila e continuare la procedura.
9.4 Per ulteriori chiarimenti in fase di presentazione a chi ci si può rivolgere?
All’assistenza tecnica prevista per l’avviso. Mail: e-mail assistenza-avviso-unesco@ministeroturismo.gov.it
La costituzione di una DMO, di per sé, non costituisce una iniziativa promozionale di marketing. Eventuali affidamenti di attività a una DMO sono possibili, ma devono avvenire nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento. Sono in ogni caso da ritenersi esclusi i costi di costituzione e funzionamento della DMO. Resta inteso che il Comune/Comune capofila proponente è l’unico referente per quanto attiene ai rapporti con il Ministero del Turismo per gli aspetti amministrativi, di monitoraggio e controllo, di rendicontazione delle spese relative agli interventi progettuali ed è assegnatario e unico destinatario delle risorse finanziarie assegnate al progetto e che lo stesso Comune/comune Capofila è considerato responsabile dell’intero progetto e di tutti i suoi interventi. Considerato che alla DMO possono partecipare anche soggetti privati, si richiama l’attenzione sulle disposizioni di cui all’articolo 5 comma 8 dell’Avviso, ai sensi del quale non sono ammissibili gli interventi che possano configurare, anche in via indiretta, vantaggi selettivi a determinati soggetti che agiscano in qualità di operatori economici.
11.2 Il piano di promozione turistica digitale può avere anche un budget dedicato ai mercati esteri nel caso in cui rappresentino una importante percentuale di presenza turistica (spese per ADV, traduzioni, influencer stranieri, ecc.)?
Si. Come specificato dall’articolo 5 comma 2, dell’Avviso, le proposte progettuali ammissibili al finanziamento possono avere ad oggetto interventi di valorizzazione e promozione turistica digitale. L’articolo 5 comma 1, inoltre, specifica l’ammissibilità di interventi materiali e immateriali, come ad esempio iniziative promozionali di marketing per la diffusione della conoscenza del “sito”. Inoltre, l’Allegato 4 disciplina gli indicatori di performance digitale da utilizzare per le iniziative di valorizzazione e promozione turistica digitale utili per analizzare i risultati di campagna SEO, SEM, ADV, ADS, social media e app.
11.3 Per la realizzazione di strumenti di promozione turistica digitale è finanziabile l’acquisizione di un dominio?
L’acquisto di un dominio rientra tra le spese ammissibili; le corrispondenti spese devono essere sostenute entro il periodo di ammissibilità del progetto. Più in generale, sono ammissibili le spese per la realizzazione di strumenti digitali di promozione turistica, conformi alle disposizioni per i siti internet e i servizi digitali della PA e che rispettino il necessario requisito di interoperabilità con il sito www.Italia.it, secondo le previsioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7 dell’Avviso.
11.4 Con riferimento agli interventi di carattere digitale si richiede quando saranno disponibili le Linee Guida di interoperabilità.
Le “Linee Guida sull’interoperabilità tecnica e gestione delle API” sono già disponibili sul sito del Ministero del turismo al seguente indirizzo.
11.5 L’Avviso pubblico dispone che ogni progetto preveda obbligatoriamente un piano di comunicazione. Il Comune beneficiario rientra tra le 5 città che in qualità di grandi destinazioni turistiche – hanno avuto a supporto un finanziamento ad hoc. Ci si chiede, siccome questo finanziamento è tutto sulla comunicazione, è possibile citare questo finanziamento, con cui si assolverebbe all’obbligo previsto dall’art.2, comma 5, dell’Avviso o si deve prevedere una parte di unicazione proprio all’interno del finanziamento che ci avete riconosciuto come idea progetto presentata?
Si fa presente che è auspicabile l’integrazione tra diverse progettualità a valere su diversi fondi e che, pertanto, tali attività possano essere considerate sinergiche tra loro; a tal proposito si segnala la necessità, in fase di redazione progettuale, di segnalare tale interazione al fine di valutare positivamente l’ottemperanza citata avendo riguardo di specificare la fonte di finanziamento..
Il target obbligatorio per ciascun progetto è determinato dall’incremento delle presenze turistiche del +5% rispetto al 2019; ai fini del raggiungimento di tale obiettivo fanno fede esclusivamente i dati rilevati dall’ISTAT. Inoltre, come specificato dall’articolo 7 comma 5 dell’Avviso, per ciascun intervento ammissibile, devono essere individuati uno o più indicatori (KPI) che consentano di verificare in fase di operatività del progetto la capacità di quest’ultimo di accrescere l’attrattività turistica, attraverso l’incremento del numero di visitatori o di presenze rispetto ad un periodo di riferimento (baseline).
12.2 In quale anno o in quali anni sarà misurato l’“incremento delle presenze turistiche del 5% rispetto ai dati del 2019”? Il turismo scolastico può rientrare nel calcolo del 5%?
La verifica del raggiungimento dei risultati avverrà 365 giorni dopo la conclusione del progetto. Tutte le forme di presenze turistiche rilevanti ai fini del calcolo del 5% sono rilevate dall’ISTAT.
È necessario, in fase di redazione del progetto, segnalare puntualmente tutti gli elementi di novità, ivi compresi quelli relativi alla geolocalizzazione degli interventi. Ciò al fine di consentire la valutazione e la coerenza con l’idea progetto. Si fa presente altresì che tali elementi dovranno essere coerenti con i vincoli dettati in ordine agli scostamenti di spesa comunicati tramite posta elettronica certificata trasmessa in data 21 febbraio 2023 delle ore 14:53.
13.2 Successivamente all’approvazione dell’idea progetto si è reso necessario prevedere alcune nuove opere propedeutiche all’installazione delle targhe Unesco. Si chiede se debbano considerarsi modifiche da doversi comunicare al Ministero ed in caso affermativo con quali modalità?
È necessario, in fase di redazione del progetto, segnalare puntualmente tutti gli elementi di novità, ivi compresi quelli relativi a nuove opere. Ciò al fine di consentire la valutazione e la coerenza con l’idea progetto. Si fa presente altresì che tali elementi dovranno essere coerenti con i vincoli dettati in ordine agli scostamenti di spesa comunicati tramite posta elettronica certificata trasmessa in data 21 febbraio 2023 delle ore 14:53.
13.3 Atteso che non sono ammissibili le spese che l’idea progetto allocava per una prestazione di servizio destinata all’elaborazione del progetto esecutivo, si rende necessario incorporare questa categoria di spesa progettuale in altre voci di spesa, consentendo così di mantenere inalterato il budget dedicato al Sito Unesco. È possibile procedere a questa incorporazione e, quindi, comprendere questa iniziativa progettale fondendola ad altre? In caso affermativo, bisogna procedere per similitudine di categorie, l’incorporazione cioè va fatta tra categorie omogenee o viceversa può avvenire anche una ridistribuzione delle risorse previste per l’azione considerata inammissibile su più azioni progettuali dell’idea progetto? Deve cambiare, inoltre, il titolo dell’intervento?
Premesso che per spese relative alla definizione del progetto si intendono le seguenti spese:
– con riferimento a servizi e le forniture, gli incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, svolte, di regola, dai dipendenti in servizio;
– con riferimento ai lavori, oltre gli incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di progettazione definitiva ed esecutiva; si fa presente che tali importi potranno essere utilizzati in fase progettuale per il rafforzamento degli interventi già definiti – con i vincoli di cui alla PEC trasmessa in data 21 febbraio 2023 delle ore 14:53 – oppure con la promozione di un nuovo intervento debitamente motivato e coerente con la progettualità e pertanto finalizzato alla realizzazione di un progetto unitario.
È possibile introdurre l’intervento individuando il solo comune capofila, tuttavia, al fine di una corretta e puntuale descrizione delle attività, si raccomanda di specificare nelle sezioni descrittive ogni elemento utile alla localizzazione degli interventi.
15.2 Quale tipo di procedura va adottata per l’individuazione del contraente per la fornitura di beni e servizi? È necessario seguire il Codice e quindi adottare sempre e comunque manifestazioni di interesse, quindi procedure negoziali con richiesta di preventivi anche attraverso piattaforme in base all’oggetto dell’affidamento, oppure è possibile fare anche affidamenti diretti in base alla soglia stabilita dal Codice?
Qualunque tipologia di coinvolgimento di soggetti terzi nella realizzazione di lavori o servizi – quindi presumibilmente legate alla fase successiva all’approvazione del progetto e alla sottoscrizione del disciplinare – dovrà avvenire nel rispetto della normativa comunitaria (in particolare Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) e nazionale di riferimento (Decreto legislativo 50/2016 e smi e secondo le pertinenti linee guida ANAC).
15.3 Atteso il tempo intercorso tra la presentazione dell’idea progetto e la sua approvazione e la conseguente sottoscrizione del disciplinare d’obbligo, il Comune beneficiario ha dovuto affidare alcuni appalti, destinati in parte alla creazione di un cruscotto. Questa spesa non può essere ricompresa nella rendicontazione perché non è stato ancora sottoscritto il disciplinare del progetto definitivo, ma solo dell’idea progetto? In altri termini, nelle more della definizione del progetto definitivo sono stati già compiuti degli affidamenti che afferiscono all’idea progetto, nell’ammontare complessivo però della quota di cofinanziamento comunale. Si chiede se queste spese di servizi possano essere comunque ricomprese nel budget complessivo del progetto.
Trattandosi di idea progetto si fa presente che non è possibile contemplare degli affidamenti a valere sulle risorse del Fondo. È necessaria l’approvazione definitiva del progetto. Con riferimento agli affidamenti nelle more della definizione del progetto definitivo a valere su risorse comunali, si fa presente che tali attività non dovranno comparire in sede di presentazione del progetto definitivo (sono da considerarsi attività propedeutiche alla redazione del progetto realizzate direttamente dal comune).
15.4 Deve essere documentato il titolo di disponibilità degli immobili sui quali sono previste opere di carattere edilizio, strutturale e impiantistico?
Si fa presente che è necessario presentare tutta la documentazione relativa al titolo di disponibilità degli immobili al fine di ottemperare alle previsioni di cui all’articolo 5, comma 9 dell’Avviso Pubblico..